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Legge Regionale
14 gennaio 1989, n.1.
Istituzione dell'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI).
(B.U. n. 4 del 18-1-1989).
Testo coordinato con le modifiche appropriate da:
L.R. 3 agosto 1990 n. 45
L.R. 25 gennaio 1993 n. 7
L.R. 23 aprile 1998 n. 13
L.R. 14 maggio 2001 n. 12
Art.
1
Istituzione dell'Azienda Regionale per la
Navigazione Interna
1. E' istituita, quale strumento
operativo della Regione, l'Azienda regionale per la navigazione
interna (ARNI).
2. L'Azienda ha responsabilità giuridica di diritto pubblico,
ed è dotata di autonomia funzionale e organizzativa.
Art.
2
Compiti dell'Azienda
1. L'Azienda attua gli interventi
regionali nel settore della navigazione interna.
2. All'Azienda sono affidati in particolare i seguenti compiti:
a) provvedere alla gestione dei servizi e delle infrastrutture relativi
alle vie navigabili interne e al trasporto idroviario anche al fine di
garantire lo sviluppo del turismo fluviale;
b) svolgere le funzioni di ispettorato di porto, di polizia idraulica
e di navigazione di competenza regionale nonché di soccorso in
appoggio alle esigenze del turismo fluviale;
c) elaborare ed attuare programmi regionali di intervento per le opere
di navigazione, sia per quanto riguarda la loro conservazione e manutenzione,
sia per quanto riguarda la realizzazione di nuove opere;
d) elaborare ed attuare i programmi di intervento deliberati dalla Intesa
fra le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna per la navigazione
interna;
e) proporre programmi di intervento tecnico-funzionali per il miglioramento
della fruizione delle vie d'acqua e di strutture ad esse collegate al
fine di incrementare e migliorare il trasporto e il diporto nautico.
Art.
3
Partecipazione a società o consorzi
1. Per lo svolgimento dei
compiti ad essa attribuiti l'Azienda può assumere
partecipazioni in società che abbiano come oggetto
la realizzazione di opere e infrastrutture - compresa la
progettazione e la gestione di porti e approdi - o l'attuazione
di servizi inerenti alla navigazione interna.
2. L'Azienda può altresì partecipare a consorzi aventi
le medesime finalità.
Art.
4
Organi dell'Azienda
1. Gli organi dell'Azienda
sono:
a) il Presidente;
b) la Commissione amministratrice;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Ai componenti la Commissione amministratrice e il Collegio dei revisori
spettano le indennità di carica, i gettoni di presenza, i rimborsi
per spese di viaggio e le diarie, fissate dalla vigente legislazione
regionale rispettivamente per i componenti degli organi di amministrazione
e di controllo di enti regionali.
Art.
5
Il Presidente
1. Il Presidente dell'Azienda è eletto
dal Consiglio regionale e resta in carica per la durata della
legislatura.
2. Il Presidente dell'Azienda è il legale rappresentante dell'Azienda
stessa. In particolare:
a) convoca e presiede la Commissione amministratrice e cura l'esecuzione
delle sue deliberazioni;
b) adotta le determinazioni concernenti l'organizzazione del lavoro e
le assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi del quinto comma
dell'art. 14 della presente legge;
c) provvede alla assunzione degli atti di ordinaria amministrazione;
d) provvede alla assunzione degli atti di straordinaria amministrazione
ad esso eventualmente delegati dalla Commissione amministratrice.
3. La Commissione amministratrice elegge fra i suoi membri un Vice Presidente.
Art.
6
La Commissione amministratrice
1. La Commissione amministratrice è formata
dal Presidente e da altri sei componenti eletti all'inizio
di ogni legislatura dal Consiglio regionale con voto limitato
a quattro.
2. La Commissione amministratrice resta in carica per la durata della
legislatura.
3. La Commissione amministratrice - che deve riunirsi almeno ogni trimestre
- delibera:
a) i regolamenti:
1) per il funzionamento degli organi e l'organizzazione delle strutture
aziendali,
2) per l'amministrazione e la contabilità,
3) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
b) i programmi di attività, annuali e poliennali;
c) il bilancio preventivo, annuale e poliennale ed il conto consuntivo
annuale;
d) le deleghe al Presidente per gli atti di straordinaria amministrazione;
e) tutti gli atti di straordinaria amministrazione non delegati al Presidente;
f) la indicazione delle funzioni, anche a rilevanza esterna, affidate
ai dirigenti dell'Azienda, nell'ambito delle attribuzioni proprie della
qualifica funzionale di appartenenza.
Art.
7
Il Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori
dei conti è formato da tre componenti titolari eletti
all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale con
voto limitato a due; il Consiglio elegge altresì,
con voto limitato, due revisori supplenti.
2. Il Collegio dei revisori resta in carica per la durata della legislatura.
3. Il Collegio dei revisori:
a) elegge nel proprio ambito il Presidente, che lo convoca e lo presiede;
b) esamina i bilanci e il conto consuntivo e predispone apposita relazione;
c) controlla la gestione finanziaria dell'Azienda;
d) invia al Presidente della Giunta una relazione semestrale sull'andamento
della gestione finanziaria dell'Azienda;
e) adotta un proprio regolamento di attività.
4. Il Collegio dei revisori è invitato ad assistere alle sedute
della commissione amministratrice.
Art.
8
Permanenza in carica.
1. Il Presidente, la Commissione
amministratrice ed il Collegio dei revisori allo scadere
del loro mandato restano in carica assicurando la continuità delle
funzioni fino al rinnovo delle cariche.
Art.
9
Direttive
1. La Giunta regionale emana
le direttive cui deve conformarsi l'attività dell'Azienda.
Art.
10
Controlli preventivi
1. Sono soggetti ad approvazione
del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, il bilancio
preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni,
ad eccezione di quelle conseguenti al prelevamento dei fondi
di cui agli artt. 31, 32, 33 della L.R. 6 luglio 1977, n.
31 e il conto consuntivo.
2. Sono soggetti ad approvazione della Giunta regionale:
a) gli atti concernenti:
1) i regolamenti,
2) i programmi di attività annuali e poliennali,
3) le piante organiche del personale,
4) l'affidamento del servizio di tesoreria,
5) l'alienazione e l'acquisto di immobili,
6) la partecipazione a Società e a Consorzi;
b) gli atti che impegnano il bilancio per oltre un anno, o comunque comportino
un onere superiore a 100 milioni.
3. Gli atti di cui al secondo comma divengono comunque esecutivi se la
Giunta regionale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli
stessi, con provvedimento motivato, non ne pronunci l'annullamento per
vizi di legittimità o non ne rifiuti l'approvazione per ragioni
di merito. L'esecutività rimane sospesa se entro lo stesso termine
la Giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio
o invita al riesame dell'atto. In tal caso l'atto diviene esecutivo se,
entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, non venga
pronunciato l'annullamento o negata l'approvazione.
Art.
11
Vigilanza
1. L'Azienda è tenuta
a inviare all'Assessore regionale competente in materia di
trasporti l'elenco di tutti gli atti non soggetti a controllo
preventivo. Su di essi, ferma restando la loro esecutività,
l'Assessore può chiedere chiarimenti.
2. L'Azienda è inoltre tenuta a inviare al competente Assessore,
unitamente al conto consuntivo, la relazione sullo stato di attuazione
dei piani e dei programmi e sull'andamento della gestione.
3. A richiesta della Giunta regionale il Collegio dei revisori riferisce
su specifici aspetti della gestione.
4. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo gli atti
illegittimi dell'Azienda.
Art.
12
Controllo sugli organi
1. In caso di gravi disfunzioni
o deficienze amministrative, per gravi violazioni di legge
o di regolamenti, ovvero per altre gravi irregolarità che
compromettano il normale funzionamento dell'Azienda, il Presidente
della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio,
decreta lo scioglimento degli organi dell'Azienda stessa.
2. Con il decreto di cui al comma precedente, il Presidente nomina altresì un
commissario per l'amministrazione provvisoria. I nuovi organi devono
essere nominati entro tre mesi.
3. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio,
il Presidente della Giunta regionale assegna un termine per il suo compimento,
trascorso il quale dispone l'invio di un commissario per l'adozione dell'atto
stesso.
Art.
13
Entrate e patrimonio
1. Le entrate dell'Azienda
sono costituite da:
a) contributo ordinario della Regione per la copertura delle spese di
funzionamento, la cui entità è determinata annualmente
dalla legge di bilancio regionale;
b) contributi assegnati dalla Regione per l'espletamento di specifiche
attività;
c) altri finanziamenti pubblici per l'attuazione di programmi e l'espletamento
di servizi;
d) proventi riscossi per servizi ed attività ed introiti derivanti
a qualunque titolo della gestione dei beni amministrati dall'Azienda;
e) utili di gestione.
2. L'Azienda ha un proprio patrimonio formato dai beni mobili ed immobili
strumentali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2.
La Giunta regionale provvede ad assegnare all'Azienda il patrimonio iniziale,
indicando i beni assegnati ed il titolo dell'assegnazione.
3. Il regolamento di amministrazione e contabilità è redatto
in conformità ai principi fissati dalla L.R. 6 luglio 1977, n.
31.
Art.
14
Strutture e personale
1. Gli uffici e le unità operative
dell'Azienda sono individuati e disciplinati dal regolamento
per l'organizzazione delle strutture aziendali e formano
nel loro insieme un'unica struttura organizzativa, cui è preposto
un dirigente della II qualifica funzionale dirigenziale.
2. All'Azienda è assegnata la seguente dotazione organica di personale:
| II qualifica funzionale |
posti
0 |
| III qualifica funzionale |
posti
0 |
| IV qualifica funzionale |
posti
12 |
| V qualifica funzionale |
posti
60 |
| VI qualifica funzionale |
posti
15 |
| VII qualifica funzionale |
posti
3 |
| VIII qualifica funzionale |
posti
6 |
| I qualifica dirigenziale |
posti
3 |
| II qualifica dirigenziale |
posti
1 |
| ------------------------------------------------------ |
| Totale posti |
posti
100 |
3. Per quanto riguarda lo
stato giuridico, il trattamento economico, i diritti e le
relazioni sindacali, al personale dell'Azienda si applica
la normativa fissata per il personale regionale e degli enti
pubblici non economici dipendenti dalla Regione, derivante
dagli accordi sindacali di comparto, ai sensi dell'art 10
della Legge 29 marzo 1983, n. 93, così come risulta
modificata dalla Legge 8 agosto 1985, n. 426.
Al predetto personale continuano altresì ad applicarsi le disposizioni
di cui alle Leggi regionali 5 maggio 1980, n. 29 e 14 dicembre 1982,
n. 58.
4. I criteri per l'organizzazione del lavoro, la definizione dei profili
professionali e delle mansioni, la dotazione organica dei profili e la
relativa identificazione nell'ambito delle qualifiche funzionali, i criteri
per la misura dei carichi di lavoro e per assicurare l'efficienza degli
uffici, l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti
per il loro rispetto, il lavoro straordinario sono stabiliti dal regolamento
per organizzazione delle strutture aziendali sulla base della disciplina
derivante dagli accordi previsti dalla Legge 29 marzo 1983, n. 93, tenuto
conto della peculiarità delle attività affidate all'Azienda.
5. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, l'Azienda può assumere,
ove necessario, personale a tempo determinato ovvero conferire incarichi
professionali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge regionale.
Art.
15
Bilancio
1. L'esercizio finanziario
coincide con l'anno solare.
2. L'Azienda ha l'obbligo del pareggio finanziario di bilancio.
3. Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio di amministrazione
entro il 20 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
4. La Commissione amministratrice non può provvedere all'approvazione
di bilancio qualora non abbia approvato il conto consuntivo relativo
ai due esercizi precedenti l'anno cui il bilancio si riferisce. In tal
caso la mancata approvazione del bilancio comporta la sospensione delle
erogazioni per le spese di funzionamento previste dall'art. 17.
5. Il conto consuntivo è deliberato entro il 31 maggio dell'anno
successivo a quello cui si riferisce.
6. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato dalla commissione
amministratrice entro il 31 dicembre di ogni anno, è autorizzato
l'esercizio provvisorio per un massimo di tre mesi sulla base dell'ultimo
bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo
dello stanziamento di ogni capitolo di spesa di funzionamento.
7. Qualora il bilancio sia stato deliberato dalla commissione amministratrice
entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dal Consiglio regionale, è autorizzata
la gestione provvisoria del bilancio medesimo fino all'intervenuta approvazione
del Consiglio.
Tale gestione è limitata ad un dodicesimo per ogni mese di pendenza
dell'approvazione e limitatamente alle spese di funzionamento.
Art.
16
Soppressione del Centro operativo padano per la navigazione interna (COPNI)
e trasferimento del personale
1. Il «Centro operativo
padano per la navigazione interna», istituito dall'art.
24 punto n. 36 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, è soppresso
con provvedimento della Giunta regionale, da adottare secondo
i termini di cui al successivo art. 18; la data della soppressione è stabilita
in relazione all'inizio dell'attività dell'Azienda
regionale.
2. Il personale ad esso assegnato è trasferito con deliberazione
della Giunta all'Azienda regionale, mantenendo lo stato giuridico e il
trattamento economico maturato all'atto del trasferimento.
3. La dotazione organica complessiva del ruolo regionale, prevista dall'art.
27 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 e successive variazioni è ridotta,
contestualmente alla data di soppressione di cui al precedente comma
1, dei seguenti posti:
| II qualifica funzionale |
posti
0 |
| III qualifica funzionale |
posti
8 |
| IV qualifica funzionale |
posti
12 |
| V qualifica funzionale |
posti
55 |
| VI qualifica funzionale |
posti
15 |
| VII qualifica funzionale |
posti
6 |
| VIII qualifica funzionale |
posti
8 |
| ------------------------------------------------------ |
| Totale posti |
posti
104 |
Art.
17
Norme finanziarie
1. Nel bilancio regionale è istituito
un apposito capitolo di spesa per erogare annualmente all'Azienda
il contributo ordinario per la copertura degli oneri di funzionamento
denominato: «Oneri di funzionamento dell'Azienda regionale
per la navigazione interna».
2. La Giunta regionale determina con proprio atto, sulla base degli stanziamenti
previsti nel bilancio annuale regionale, a norma dell'art. 11, primo
comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, la somma necessaria per il pagamento
degli oneri di funzionamento dell'Azienda relativi ad ogni esercizio
finanziario.
Art.
18
Norme di attuazione e transitorie
1. Il Presidente della Giunta regionale
insedia gli organi dell'Azienda nominati per la prima volta
ai sensi degli artt. 5, 6 e 7, entro e non oltre 120 giorni
dalla entrata in vigore della presente legge.
2. Entro 120 giorni dall'insediamento, la commissione amministratrice
adotta il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento
per l'organizzazione delle strutture aziendali, nonché il bilancio
preventivo per i mesi dell'anno solare in corso.
3. Entro i successivi 120 giorni dalla approvazione dei predetti regolamenti
e del bilancio, la Giunta regionale adotta contestualmente i provvedimenti
di cui all'art. 16, primo e secondo comma, nonché gli atti per
la liquidazione all'Azienda del contributo ordinario per la copertura
degli oneri di finanziamento per l'anno solare in corso.
4. La Regione e l'Azienda, previa contrattazione sindacale, stabiliscono
una apposita regolamentazione transitoria per la mobilità dell'organico
regionale a quello dell'Azienda e viceversa, entro le dotazioni fissate
ai precedenti articoli 14 e 16, al fine di pervenire al migliore assestamento
delle presenze nei due organici, secondo le esigenze delle specifiche
professionalità; tale regolamentazione dovrà conformarsi
a quella vigente presso la Regione per la mobilità interna e potrà avere
efficacia per un periodo non superiore a sei mesi dai provvedimenti di
trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 16.
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