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CONCESSIONI DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

 

DIRETTIVE IN MATERIA DI DEMANIO NELLA NAVIGAZIONE INTERNA
CONCESSIONI DEMANIO FLUVIALE (DOMANDA)
CONCESSIONI DEMANIO FLUVIALE (RELAZIONE TECNICA)

 

1. Che cos’è una concessione demaniale ?

La concessione demaniale è un contratto di diritto pubblico stipulato tra l’autorità concedente (in questo caso l’A.R.N.I.) e un altro soggetto, detto concessionario, che ha interesse a utilizzare beni di proprietà pubblica.

2. Che cos’è il demanio della navigazione interna gestito dall’A.R.N.I. ?

Il demanio della navigazione interna è quella parte del demanio idrico che la Regione Emilia-Romagna ha affidato in gestione all’A.R.N.I. (D.G.R. 1235/2003 e D.G.R. 1472/2004) e comprende le aree portuali, lo specchio d’acqua, le sponde e le immediate pertinenze a terra lungo il fiume Po e l’Idrovia ferrarese.

Vi sono due eccezioni a questa regola generale. La prima prevede che il demanio della navigazione interna si estende a tutta la golena (fino all’argine maestro) quando l’occupazione è al servizio di attracchi industriali. La seconda esclude la competenza dell’ARNI quando l’occupazione dello specchio acqueo avviene per usi non connessi in alcun modo alla navigazione (attraversamenti di ponti, linee elettriche e telefoniche…). In questo caso ARNI esprime, comunque, un nulla osta ai fini della navigazione.

3. Chi può essere concessionario ?

Concessionario può essere qualsiasi soggetto dotato di personalità giuridica, pertanto persone fisiche o giuridiche (imprese, associazioni, consorzi o enti pubblici).

4. Quanto può durare una concessione ?

La durata massima della concessione è di 6 anni, salvo le eccezioni previste dalla L.R. 7/2004 (art. 17) che elevano il limite a 12 anni per la realizzazione di opere fisse in alveo e a 19 anni per strutture fisse di interesse pubblico. Le concessioni possono essere rinnovate ad ogni scadenza senza limiti.

5. Come si diventa concessionari ?

Per diventare concessionari, al di fuori delle aree portuali, è sufficiente presentare domanda presso l’A.R.N.I., corredando la richiesta di tutta la documentazione necessaria indicata nell’apposito modulo.

Quando vi è concorrenza tra più domande si osservano i seguenti criteri di priorità in ordine decrescente (ex L.R. 7/2004):

a. domanda presentata da soggetto avente diritto di prelazione a norma di legge o per la necessità di proteggere preesistenti interessi generali meritevoli di tutela; (art. 15, c. 1)

b. domanda presentata da Enti locali, singoli o associati, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica; (art. 15, c. 3)

c. domanda avente finalità di tutela della biodiversità e riqualificazione ambientale; (art. 15, c. 4)

d. domanda avente finalità di realizzazione di opere o infrastrutture di interesse pubblico nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell’area; (art. 15, c. 4)

e. domanda di rinnovo presentata prima della scadenza. (art. 18)

In tutti i casi in cui la concorrenza tra due o più domande non sia altrimenti risolvibile si sceglie il concessionario mediante procedure di evidenza pubblica (allegato D.G.R. 1472/2004).

Per la richiesta di concessione di aree portuali è invece necessario attendere la pubblicazione dell’avviso di disponibilità sul B.U.R.

6. Quali sono i diritti e i doveri del concessionario ?

Il concessionario è il soggetto al quale è affidato in uso esclusivo un bene pubblico e tale condizione gli attribuisce il diritto di disporne liberamente per tutta la durata della concessione, purchè questo avvenga nel rispetto della legge e di quanto prescritto nell’atto di concessione.

Il dovere principale del concessionario è la conservazione del bene in uso, e quindi la totale responsabilità della sua manutenzione. Data la sua condizione, il concessionario è inoltre totalmente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni arrecati a terzi in ragione degli usi posti in essere.

7. Quali e quanti sono i costi di una concessione ?

I costi della concessione sono tutti a carico del concessionario e sono di seguito dettagliati sulla base degli importi delle diverse voci al 01/01/2006.

All’atto della presentazione della domanda:

a. € 75,00 di spese di istruttoria;

b. € 14,62 in marche da bollo sulla domanda (non dovuto dai soggetti esenti ex D.P.R. 642/72);

All’atto della sottoscrizione della concessione (dopo la positiva conclusione dell’istruttoria):

c. 1° annualità anticipata del canone, mai inferiore a € 125,00 e nel dettaglio da determinarsi come segue:

    • € 3,00/mq per lo spazio acqueo effettivamente occupato;
    • € 0,75/mq per lo spazio acqueo non occupato ma rientrante nella concessione;
    • € 0,012/mq per la superficie di sponda e le pertinenze in golena non comprese all’interno di aree portuali;

€ variabile/mq per le banchine portuali secondo i criteri di cui al c. 4, art. 20, L.R. 7/2004);

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d. cauzione di importo pari alla 1° annualità del canone con diritto alla restituzione all’atto della rinuncia;

e. quando dovute, spese di bollo e di registrazione a carico del concessionario;

f. Eventuali canoni dovuti per annualità arretrate (il criterio per il calcolo dell’importo è il canone determinato dalla precedente Autorità demaniale per le annualità precedenti al 14/04/2004 e l’importo del nuovo canone per le annualità dal 14/04/2004).

Sono previste delle agevolazioni che, fermo restando l’importo minimo di € 125,00, consentono la riduzione del canone nella seguente misura:

  • esenzione totale in caso di richiesta di soggetto pubblico con finalità di pubblica sicurezza, pronto intervento, assistenza alla navigazione, manutenzione dell’alveo fluviale e sue pertinenze;
  • riduzione del 80% per richiesta di soggetto pubblico o a partecipazione in maggioranza pubblica con finalità istituzionali non ricadenti nel punto precedente;
  • riduzione del 80% per richiesta di associazione non avente scopo di lucro e che destini almeno il 25% dei posti barca al transito;
  • riduzione del 75% per richiesta di associazione non avente scopo di lucro;
  • riduzione del 50% per richiesta inerente attività che favorisca l’intermodalità dei trasporti.

8. Quali sono le conseguenze per le violazioni della legge ?

Chiunque violi la normativa vigente in materia di occupazione del demanio regionale è soggetto alle sanzioni previste all’art. 21 della L.R. 7/2004 di seguito richiamate:

  • per occupazioni abusive, sanzione da € 200,00 a € 2.000,00;
  • per alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, segnalazione all’Autorità giudiziaria e sanzione da € 2.000,00 a € 20.000,00.
Per ogni altra violazione il responsabile è punito a norma di legge. Conseguenza di ogni violazione è la revoca dell’eventuale atto di concessione in essere e l’obbligo di rimozione e ripristino dei luoghi.
 

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